CODICE
DEONTOLOGICO
Testo approvato dal Comitato
centrale
Febbraio 1999
PREMESSA
1.1. L’infermiere e 1’operatore sanitario
che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo
professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.
1.2. L’assistenza infermieristica è
servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi
specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed
educativa.
1.3. La responsabilità dell’infermiere
consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida
1’infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno
strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi
dall’infermiere.
1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai
propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo
professionale, 1’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e
1’impegno a viverli nel quotidiano.
PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE
2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale
per 1’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L’infermiere riconosce la salute come
bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si
impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L’infermiere riconosce che tutte le
persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente
dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.
2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei
valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso
dell’individuo.
2.5. Nel caso di conflitti determinati da
profonde diversità etiche, 1’infermiere si impegna a trovare la soluzione
attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con
i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del
diritto all’obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si
impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene
dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in
condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7. L’infermiere contribuisce a rendere
eque le scelte allocative, anche attraverso 1’uso ottimale delle risorse. In
carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi
dalla comunità professionale.
NORME GENERALI
3.1. L’infermiere aggiorna le proprie
conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L’infermiere fonda il proprio operato su
conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e
1’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione
professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei
risultati, al fine di migliorare 1’assistenza infermieristica.
3.2. L’infermiere assume responsabilità in
base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario,
all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che 1’integrazione
e la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito;
riconosce altresì 1’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle
proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di
non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere
formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che
possono costituire rischio per la persona.
3.4. L’infermiere si attiva per 1’analisi
dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre, se
necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così
al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. L’agire professionale non deve essere
condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone
assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di
conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L’infermiere non
può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé
od altri. L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità
conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua
opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L’infermiere, in situazioni di
emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per
garantire 1’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a
disposizione dell'autorità competente.
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA
4.1. L’infermiere promuove, attraverso
1’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della
salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e
operatori.
4.2. L’infermiere ascolta, informa,
coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al
fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire
all’assistito di esprimere le proprie scelte.
4.3. L’infermiere, rispettando le
indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità
e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere
informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha
sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L’infermiere, nell’aiutare e
sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni
relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla
capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona
disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto
alla scelta di non essere informato.
4.6. L’infermiere assicura e tutela la
riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella
gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che e pertinente
a11’assistenza.
4.7. L’infermiere garantisce la continuità
assistenziale anche attraverso 1’efficace gestione degli strumenti
informativi.
4.8. L’infermiere rispetta il segreto
professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come
risposta concreta alla fiducia che 1’assistito ripone in lui.
4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto
assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica
dell’assistito e dei familiari.
4.10. L’infermiere si adopera affinché il
ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e
motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una
scelta condivisibile quando vi si configuri 1’interesse della persona e
inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.
4.11. L’infermiere si adopera affinché sia
presa in considerazione 1’opinione del minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.
4.12. L’infermiere si impegna a promuovere
la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o
1’espressione di se, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai
1oro bisogni.
4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti
o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per
proteggerla ed allertare, ove necessario, 1’autorità competente.
4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i
sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso
di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione
medica.
4.15. L’infermiere assiste la persona,
qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita,
riconoscendo 1’importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti
ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità
della vita dell’assistito.
4.16. L’infermiere sostiene i familiari
dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella
elaborazione del lutto.
4.17. L’infermiere non partecipa a
trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la
richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L’infermiere considera la donazione di
sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si adopera per
favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel
ricevere.
RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI
5.1. L’infermiere collabora con i colleghi e
gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto
all’interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze
e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze
assistenziali.
5.2. L’infermiere tutela la dignità propria
e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla
solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il
progetto di cura.
5.3. L’infermiere ha il dovere di
autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini
dello sviluppo professionale.
5.4. Nell’esercizio autonomo della
professione 1’infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai
Collegi Ipasvi; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente
Nomenclatore Tariffario.
5.5. L’infermiere tutela il decoro del
proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle
norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al
Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai
colleghi.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del
sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli
assistiti, 1’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
6.2. L’infermiere compensa le carenze della
struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione,
nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il
dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri
della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato
professionale.
6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di
responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più
favorevole.
6.4. L’infermiere riferisce a persona
competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa
pregiudicare 1’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con
particolare riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere
di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro
dell’esercizio professionale.
DISPOSIZIONI FINALI
7.1. Le norme
deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro
inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.