Norme
per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale
(modifica al decreto
legislativo 502 del 30 Dicembre 1992)
Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria
e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed
interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e
della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario
nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei
Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli
enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti
previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni
conservate allo Stato dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in
coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità
della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso
all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati
dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano
sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni
sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal
Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla
spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento,
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni
interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle
indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. (…) Le
regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno,
la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale,
sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni
parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti
giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte
trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a
motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
6-bis. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse
impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi
ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la
cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche
disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime
esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle
risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a
modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
6-ter. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti
e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in
strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale
esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della Sanità.
7. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo
entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il
Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la
procedura di cui al comma 5.
8. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva
riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della
salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio
di validità del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano
e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso
il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la
realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali
degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e
sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla
formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione
delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di
favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale
e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
assicurati in rapporto a quelli previsti.
9. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati
dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
10. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanità:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio
nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario
nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la
programmazione degli interventi.
11. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per
soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di
partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis,
nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali
degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
12. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i
relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere
dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi
del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere
entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali.
13. l Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa
di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro
recepimento.
14. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità
delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
15. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale
senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione
non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità,
sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la
nomina di commissari ad acta.
16. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le
istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12,
alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini
del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni
che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta
qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460.".
Art. 2
(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,
assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il
sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità
sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della
Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei
casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti
delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza
di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni
eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì,
nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica
della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende
ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri
e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie
operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione
regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le
procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle
aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato
dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresì:
a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le
quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza
distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente
decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e
interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie
locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis,
tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di
popolazione;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota
capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione
residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima,
sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle
stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione
della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo
19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di
cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le
unità sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non
superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate
proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di
parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di
assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l,
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo
non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 16.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i
provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies , il Ministro della sanità,
sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro
della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad
acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle
funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è
efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.".
Art. 3
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, è sostituito dai seguenti:
"1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche
delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei
princìpi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2,
comma 2-sexies. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di
autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione
analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i
trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto
privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia
inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono
appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato
indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma
1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili
delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la
direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di
direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono
nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore
generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della direzione generale.".
2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e), f); 6, quarto,
quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo periodo; 7 primo,
secondo, terzo, quarto, ottavo limitatamente alle parole "e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza", nono periodo; 8 e 13, primo, secondo, terzo, dodicesimo,
tredicesimo, quattordicesimo periodo dell'articolo 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale
termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in
enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di
sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi
sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed
in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia
delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi
ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità
di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale
data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore
generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle
relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della
conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende
ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o
meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La
disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato
del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon
andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il
contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità
e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma
14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al
presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la
Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del
comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo
e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del
rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del
direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con
riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale
per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore
amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore
sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per
il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di
altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta
giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza
provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul
trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei
massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse
complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda
ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico
dell'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma
11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul
trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è
versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 luglio 1995, n. 502 si applica il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è
regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei
contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore
del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.
"Art. 3-ter
(Collegio sindacale)
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua
periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di
quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente
i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette
periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al
sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione
e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque
membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della
sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere
quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei
comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono
applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.
"Art. 3-quater
(Il distretto)
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità
sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno
sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della
popolazione residente, disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle
attività sanitarie e sociosanitarie di cui al successivo articolo
3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri,
inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al
distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di
salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate,
il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio
della unità sanitaria locale.
3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta di cui all'
articolo 3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo
3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e
dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di
competenza;
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del
Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è approvato
dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie,
con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello
regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività
territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella
dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto
è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.
"Art. 3-quinquies
(Funzioni e risorse del distretto)
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da
garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in
ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici
ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da
specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di
rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia,
della donna e della famiglia;
d) attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase
terminale.
Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di
prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.
"Art. 3-sexies
(Direttore di distretto)
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione
aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire
l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i
servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la
direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle
attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali
operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera
scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel
distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a
un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei
servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione,
oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno
dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater,
comma 3 e 3-quinquies, comma 2, nonché al comma 3 del presente articolo, nel
rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni;
ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.
"Art. 3-septies
(Integrazione sociosanitaria)
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della
persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e
acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato
di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della
sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei
princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da
ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie
locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali
si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le
prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile,
anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale,
inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa
e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e
regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni
che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge
regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie
correlate ai livelli essenziali di assistenza. (…)
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità,
il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione
pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione
dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies,
comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante
i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base
distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza,
individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei
processi assistenziali sociosanitari.(…)
"Art. 3-octies
(Area delle professioni sociosanitarie)
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è disciplinata l'istituzione all'interno del
Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni
equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri
generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria .
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di
diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi
ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri generali
determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare,
adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la
collaborazione di più facoltà universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono
individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
Art. 4
(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 è così sostituito:
"1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché
di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e
delle modalità di cui al comma 2, possono essere costituiti o confermati in
aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1,
lettera b)
della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge
30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede
di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo
nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia
diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità
sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le
disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai
dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al
collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in
esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e
alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della
data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo
6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono introdotti i seguenti
commi:
"1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi
conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende
ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella
struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in
coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di
una contabilità per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le
specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive
modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute
nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul
sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su
base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario
regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della
frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore
complessità;
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio,
per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per
cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in
Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero
ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per
cento del valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente
per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della
salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.
I requisiti di cui alle lettere c) e d) non si applicano agli ospedali
specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla
costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca
il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria
locale.
1-ter. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni
ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto
previsto dal comma 1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni
pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla
base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei
ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda
ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del
Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del
comma 1, i predetti ospedali.
1-quater. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre
anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a
verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare
l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito
territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di
perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti
attivi e passivi.
1-quinquies. I presìdi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con
esclusione dei presìdi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono
essere confermati per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore
del presente decreto, sulla base di un progetto di adeguamento presentato
dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-ter. Alla scadenza del
termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei
requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la procedura di
cui all'ultimo periodo del comma 1-quater; ove i requisiti sussistano, si
procede ai sensi del comma 1-ter.
1-sexies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione dell'attività
assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e
le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle
esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi
dell'articolo 3-septies.
1-septies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli
istituti di cui al comma 12.
3. Sono abrogati i commi 2, lettera a), primo periodo e lettera b), 4, 7,
7-bis e 7-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 5
(Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502)
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Patrimonio e contabilità)
"1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da
tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da
trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù
di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque
acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di
liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità
del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 830, comma 2, del codice civile. Gli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina
dell'articolo 828, comma 2, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la
trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica
destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le regioni emanano norme per la
gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così
come integrato e modificato con d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del
bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità
che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di
rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi,
dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità.
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso
eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed
annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti
in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali
rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è
predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto
fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina
contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la
contabilità finanziaria è soppressa.".
2. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è
aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis
(Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico)
1. Nell'ambito dei programmi regionali per
la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità
finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, accordi di programma con le
regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la
relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare
riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le
funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanità,
i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di
erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione
finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i
termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata
dal Ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma
di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo
delle risorse da parte dei medesimi.".
Art. 6
(Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992,n.502)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 6-bis
(Protocolli d'intesa tra le regioni, le università
e le strutture del Servizio sanitario nazionale)
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per
la stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le università e le
strutture del Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine
di individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività
assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi
universitari.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee
guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono
individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
7 ottobre 1997.
"Art. 6-ter
(Fabbisogno di personale sanitario)
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli
altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più
decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per
regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti,
biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della
programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle
scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la
stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli
odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera
nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario
nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il
personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a fornire al Ministero della sanità i dati e gli elementi di
valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle
diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine
prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso
commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal
fine sostenuti.
Art. 7
(Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis
(Il dipartimento di prevenzione)
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del
dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni
del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di
prevenzione è struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce
la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della
salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della
qualità della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a
individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti,
con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere,
prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa
alla formulazione del programma di attività della unità sanitaria locale,
formulando proposte d'i