DECRETO
3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze
stupefacenti e psicotrope per le unità operative.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12,
concernente le "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci
analgesici oppiacei nella terapia del dolore", che integra e
modifica il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti in particolare i commi 2-bis, 2-ter, 2-quarter e 2-quinquies
dell'art. 60 del citato testo unico, introdotti dall'articolo 1,
comma 1, della legge n. 12 del 2001, concernenti il modello di
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di cui devono dotarsi le unità operative del Servizio sanitario
nazionale;
Rilevato che, per le sue caratteristiche, il predetto modello di
registro di carico e scarico non può coincidere con il registro di
entrata e uscita di cui al comma 2 dello stesso art. 60, anche se
deve essere approvato con le stesse modalità, secondo quanto previsto
dal comma 2-ter;
Ritenuta l'opportunità di consentire l'impiego di tabulati
elettrocontabili a quelle unità operative del Servizio sanitario
nazionale che sono dotate di sistemi informatici per la gestione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope:
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato l'allegato modello di registro di carico e scarico
delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III e IV previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le relative norme d'uso,
destinato alle unità operative.
2. Il registro di carico e scarico è costituito da cento pagine
numerate progressivamente e vidimato in ogni pagina dal direttore
sanitario a da un suo delegato, ai sensi dell'art. 60, comma 2-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni.
3. In alternativa il registro può essere costituito da un modulo
continuo, adatto ad essere utilizzato come supporto cartaceo per
sistemi informatici, fermo restando gli obblighi di numerazione delle
pagine e di vidimazione di cui al comma 2.
Art. 2.
1. Il registro di carico e scarico è stampato e venduto tramite i
normali canali commerciali presenti nel territorio nazionale.
Art. 3.
1. Le unità operative devono dotarsi del registro in parola nei tempi
necessari affinché il suo utilizzo sia possibile a far data dal 1°
gennaio 2002.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
3 agosto 2001
Il Ministro: Sirchia
(Stampate sulla seconda pagina di copertina del registro)
NORME
D'USO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E
PSICOTROPE PER LE UNITA' OPERATIVE
1. Il registro di carico e scarico in dotazione alle unità operative
delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché delle unità
operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, è
l'unico documento su cui annotare le operazioni di approvvigionamento,
somministrazione e restituzione dei farmaci stupefacenti e psicotropi
di cui alle tabelle I, II, III, e IV previste dall'articolo 14 del
testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990).
2. Il registro, costituito da cento pagine prenumerate, è vidimato
dal direttore sanitario o da un suo delegato, che provvede alla sua
distribuzione.
3. Il responsabile dell'assistenza infermieristica e' incaricato della
buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data dell'ultima
registrazione, il registro può essere distrutto.
4. Il dirigente medico dell'unita' operativa e' responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle
sostanze stupefacenti e psicotrope.
5. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico, attraverso
periodiche ispezioni, accerta la corretta tenuta del registro di
carico e scarico di reparto. Di tali ispezioni verrà redatto apposito
verbale che sarà trasmesso alla direzione sanitaria.
6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana
preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il
dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unita' di misura adottata per la
movimentazione.
7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere
effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla
movimentazione, senza lacune di trascrizione.
8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.
9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile; le
eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di
sostanze coprenti, dovranno essere
controfirmate.
10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il
cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come
ad esempio una fiala iniettabile), si procederà
allo scarico dell'unita' di forma farmaceutica. Nelle note sarà
specificata l'esatta quantità di farmaco somministrata,
corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente.
La quantità residua del farmaco e' posta tra i rifiuti speciali da
avviare alla termodistruzione.
11. Il registro non e' soggetto alla chiusura annuale, pertanto non
deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei medicinali
movimentati durante l'anno.
PRESCRIZIONI
D'USO
1. Indicare: il nome della specialità medicinale o del prodotto
generico o della preparazione galenica, la forma farmaceutica
(compresse, fiale, soluzione orale ecc.), il dosaggio e l'unita' di
misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unità di forma
farmaceutica).
2. Indicare il numero progressivo della registrazione.
3. Indicare il giorno, mese ed anno della registrazione.
4. Indicare il numero del buono di approvvigionamento o di
restituzione del farmaco. La movimentazione di farmaci tra diverse
unità operative dello stesso presidio, deve essere specificata nelle
note.
5. Indicare la quantità di farmaco ricevuta in carico.
6. Indicare il nome e il cognome o il numero della cartella
clinica o altro sistema di identificazione del paziente. Indicare
l'unita' operativa, in caso cessione a quest'ultima. Indicare la
farmacia, in caso di reso.
7. Indicare la quantità di farmaco somministrata o consegnata o
ceduta o resa.
8. Indicare la quantità di farmaco giacente presso l'unita' operativa
dopo ogni movimentazione.
9. Firma di chi esegue la movimentazione.
10. Indicare, oltre ai casi già evidenziati, specifiche annotazioni
atte a fornire maggiore chiarezza in casi particolari.
(Intestazione frontespizio del registro prima di copertina)
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
DELLE UNITA' OPERATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE,
NONCHE' DELLE UNITA' OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI.