DECRETO 2 aprile 2001

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

 IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

DI CONCERTO CON

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;

VISTE le direttive dell'Unione Europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;

VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745, 746 del 26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del 17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000;

VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l'omogeneità dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;

VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;

VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001;

VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanità con nota del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);

VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso l'8 marzo 2001;

 

decreta:

 

Art.1

 

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
  2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
  3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
  4. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università sono ridefiniti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art.2

  1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
  2. I corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.

Art.3

  1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
  2. I laureati al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono acquisire le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

 Art. 4

  1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
  2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. E' comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui e' finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
  3. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
  4. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e delle direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.

 Art. 5

  1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

 Art. 6

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
  2. La prova finale:
    1. consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
    2. e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità;
    3. la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

 Art. 7

  1. Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

 Art. 8

  1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di diploma universitario e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui allo stesso decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative svolte in conformità agli ordinamenti didattici vigenti.
  2. Con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli accessi ai corsi di laurea, afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.
  3. Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999.

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 2 aprile 2001

 

p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Guerzoni

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'
Veronesi

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.1, foglio n.339

  

Numerazione e denominazione

delle classi delle lauree

N° classe

Denominazione

Allegato

1

Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

1

2

Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione

2

3

Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche

3

4

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1                                                                                                                                     Allegato 1

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali e' rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare:

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.

Nell'ambito della professione sanitaria di ostetrico/a, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel rispetto dell'etica professionale, come membri dell'equipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE.

Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale.

Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

 

 

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

CFU

Tot.CFU

Di base

Scienze propedeutiche

FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

INF/01 - Informatica

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

M-PSI/01 - Psicologia generale

MED/01 - Statistica medica

 

18

Scienze biomediche

BIO/09 - Fisiologia

BIO/10 - Biochimica

BIO/13 - Biologia applicata

BIO/16 - Anatomia umana

BIO/17 - Istologia

MED/04 - Patologia generale

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

 

Caratterizzanti

Scienze Infermieristiche

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

 

53

Scienze ostetriche

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

MED/47 - Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

 

Scienze infermieristiche pediatriche

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

 

Scienze medico-chirurgiche

BIO/14 - Farmacologia

MED/05 - Patologia clinica

MED/08 - Anatomia patologica

MED/09 - Medicina interna

MED/17 - Malattie infettive

MED/18 - Chirurgia generale

MED/33 - Malattie apparato locomotore

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

 

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

MED/42 - Igiene generale e applicata

MED/43 - Medicina legale

MED/44 - Medicina del lavoro

 

Primo soccorso

BIO/14 - Farmacologia

MED/09 - Medicina interna

MED/18 - Chirurgia generale

MED/41 - Anestesiologia

MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche

 

Affini o integrative

Scienze interdisciplinari cliniche

MED/03 - Genetica medica

MED/06 - Oncologia medica

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare

MED/12 - Gastroenterologia

MED/13 - Endocrinologia

MED/14 - Nefrologia

MED/15 - Malattie del sangue

MED/16 - Reumatologia

MED/19 - Chirurgia plastica

MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile

MED/21 - Chirurgia toracica

MED/22 - Chirurgia vascolare

MED/23 - Chirurgia cardiaca

MED/24 - Urologia

MED/25 - Psichiatria

MED/26 - Neurologia

MED/27 - Neurochirurgia

MED/28 - Malattie odontostomatologiche

MED/30 - Malattie 'apparato visivo

MED/31 - Otorinolaringoiatria

MED/32 - Audiologia

MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa

MED/35 - Malattie cutanee e veneree

MED/39 - Neuropsichiatria infantile

MED/41 - Anestesiologia

 

18

Scienze umane e psicopedagogiche

M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza

M-FIL/03 - Filosofia morale

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale

M-PSI/03 - Psicometria

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

MED/02 - Storia della medicina

SPS/07 - Sociologia generale

 

Scienze del management sanitario

IUS/07 - Diritto del lavoro

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

M-PSI/05 - Psicologia sociale

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

SECS-P/06 - Economia applicata

SECS-P/07 - Economia aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

 

Scienze interdisciplinari

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

M-PSI/08 - Psicologia clinica

SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

 

 

Attività formative

Tipologie

 

 

A scelta dello studente

 

 

9

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Prova finale

 

11

Lingua straniera

 

Altre (art. 10, comma 1, lettera f)

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc.

 

9

TOTALE

 

 

118