LEGGE
8 gennaio 2002, n.1
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (GU
n. 8 del 10-1-2002)
testo
in vigore dal: 11-1-2002
La
Camera dei
deputati ed
il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1.
1.
Il decreto-legge
12 novembre
2001, n.
402, recante
disposizioni
urgenti in materia di personale sanitario e' convertito
in
legge con
le modificazioni
riportate in allegato alla presente
legge.
2.
La presente
legge entra
in vigore il
giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale
degli atti
normativi della
Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 8 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del
Consiglio
dei
Ministri
Sirchia,
Ministro della sanita'
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 824):
Presentato
dal Presidente
del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi)
e dal
Ministro della salute (Sirchia) il 12
novembre
2001.
Assegnato
alla 12a
commissione (Igiene e sanita), in
sede
referente, il
12 novembre
2001 con
pareri delle
commissioni
1a, 5a,
6a, 7a,
11a e parlamentare
per le
questioni
regionali.
Esaminato
dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in
sede consultiva,
sull'esistenza dei
presupposti di
costituzionalita'
il 13 novembre 2001.
Esaminato
dalla 12a
commissione il
21, 28 novembre
2001,
il 4, 11 dicembre 2001.
Esaminato
in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12
dicembre
2001.
Camera
dei deputati (atto n. 2104):
Assegnato
alle commissioni
riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari
sociali), in
sede referente, il 14 dicembre 2001
con
pareri del
comitato per
la legislazione
e delle
commissioni
I, V,
VII e
parlamentare per
le questioni
regionali.
Esaminato
dalle commissioni
riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari
sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato
in aula e approvato, con modificazioni, il 19
dicembre
2001.
Senato
della Repubblica (atto n. 824-B):
Assegnato
alla 12a
commissione (Igiene e sanita), in
sede
referente, il
20 dicembre
2001 con
pareri delle
commissioni
1a e 5a.
Esaminato
dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.
Esaminato
in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.
______________________________________________________
Avvertenza:
Il
decreto-legge 12
novembre 2001, n.
402, e' stato pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n.263 del 12 novembre 2001.
A
norma dell'art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
n. 400
(Disciplina dell'attivita'
di Governo
e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla
presente legge di conversione
hanno efficacia
dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il
testo del
decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e'
pubblicato nella
stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 65.
Allegato
Modificazioni
apportate in
sede di conversione al decreto-legge 12
novembre
2001, n. 402
All'articolo
1, comma 1:
all'alinea,
le parole:
"e le Aziende
ospedaliere" sono sostituite
dalle
seguenti: ",
le Aziende
ospedaliere, le residenze sanitarie
assistenziali
e le case di riposo";
alla
lettera a),
dopo le
parole: "il
rapporto di
lavoro" sono
inserite
le seguenti:
"da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura
di cui
all'articolo 24
del CCNL
integrativo del
20
settembre
2001";
alla
lettera b), le
parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre
1995"
sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'articolo 31 del CCNL
integrativo
del 20 settembre 2001".
All'articolo
1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.
La facolta' di cui
al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il
31
dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a
carattere
scientifico
nei limiti
delle risorse
finanziarie connesse
alle
corrispondenti
vacanze di
organico ricomprese nella programmazione
triennale
di cui
all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n.
449,
e successive modificazioni".
All'articolo
1, comma 2:
dopo
le parole:
"gli istituti di riabilitazione," sono inserite le
seguenti:
"gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
le
case di riposo,";
dopo
le parole:
"infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti:
"in
forza di un contratto con l'azienda";
le
parole: "sono
assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi,
alla
libera professione
ancorche' resa
all'amministrazione di
appartenenza"
sono sostituite
dalle seguenti: "sono rese in regime
libero
professionale
e sono
assimilate, ancorche'
rese
all'amministrazione
di appartenenza,
al lavoro subordinato, ai soli
fini
fiscali e
contributivi ivi
compresi i premi e
i contributi
versati
all'INAIL".
All'articolo
1, comma
3, dopo
le parole:
"gli infermieri" sono
inserite
le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".
All'articolo
1, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.
Il Ministro
della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'
e della
ricerca, individua,
con proprio decreto
emanato
ai sensi
dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto
1988,
n. 400,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra
lo Stato,
le regioni
e le
province autonome di Trento e di
Bolzano,
le figure
di operatori professionali dell'area sanitaria,
fatte
salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie
disciplinate
dalle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000,
n.
251, nonche',
di concerto
con il Ministro
del lavoro e delle
politiche
sociali, le
figure professionali
operanti nell'area
socio-sanitaria
ad alta
integrazione sanitaria
che possono essere
formate
attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o
maggiori oneri per
la finanza statale. Con lo stesso decreto sono
stabiliti
standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento
pratico,
nonche' i
principi per la
composizione della commissione
esaminatrice
e per
l'espletamento dell'esame
finale senza nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica".
All'articolo
1, comma 8, secondo periodo, la parola:
"autonomamente"
e'
soppressa.
All'articolo
1, comma 9, dopo
le parole: "Scienze infermieristiche"
sono
inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".
All'articolo
1, comma
10, il
primo periodo
e' sostituito
dal
seguente:
"I diplomi,
conseguiti in base alla normativa precedente,
dagli
appartenenti alle
professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio
1999, n.
42, e
10 agosto
2000, n. 251, e i diplomi di
assistente
sociale sono
validi ai
fini dell'accesso
ai corsi di
laurea
specialistica, ai
master ed agli
altri corsi di formazione
post-base
di cui
al decreto del
Ministro dell'universita' e della
ricerca
scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati
dalle
universita'".
All'articolo
1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis.
Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le
altre istituzioni
e enti
che svolgono
attivita' sanitarie e
socio-sanitarie
possono assumere
personale sanitario
diplomato o
laureato
non medico
residente in altri
Paesi dell'Unione europea,
fermo
restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter.
Il Ministro
della salute
puo' autorizzare
le regioni a
compiere
gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale
di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio
in
Italia della specifica professione".
All'articolo
1, nella
rubrica, la
parola: "professionali"
e'
soppressa.
Dopo
l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art.
1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626)
- 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo
19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica
del
lavoro" sono
inserite le
seguenti: "o
in igiene e medicina
preventiva
o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art.
1-ter. -
(Disposizioni particolari per le province autonome di
Trento
e di Bolzano) - 1.
Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili
alle province
autonome di
Trento e
di Bolzano
compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti".