LEGGE 8 gennaio 2002, n.1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (GU n. 8 del 10-1-2002)

testo in vigore dal: 11-1-2002

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

1.   Il   decreto-legge   12   novembre  2001,  n.  402,  recante

disposizioni  urgenti in materia di personale sanitario e' convertito

in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente

legge.

2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

 

CIAMPI

 

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri

Sirchia, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 824):

Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri

(Berlusconi)  e  dal  Ministro della salute (Sirchia) il 12

novembre 2001.

Assegnato  alla  12a  commissione (Igiene e sanita), in

sede  referente,  il  12  novembre  2001  con  pareri delle

commissioni  1a,  5a,  6a,  7a,  11a  e parlamentare per le

questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),

in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di

costituzionalita' il 13 novembre 2001.

Esaminato  dalla  12a  commissione  il  21, 28 novembre

2001, il 4, 11 dicembre 2001.

Esaminato  in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12

dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2104):

Assegnato  alle  commissioni  riunite XI (Lavoro) e XII

(Affari  sociali),  in  sede referente, il 14 dicembre 2001

con  pareri  del  comitato  per  la  legislazione  e  delle

commissioni  I,  V,  VII  e  parlamentare  per le questioni

regionali.

Esaminato  dalle  commissioni riunite XI (Lavoro) e XII

(Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19

dicembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 824-B):

Assegnato  alla  12a  commissione (Igiene e sanita), in

sede  referente,  il  20  dicembre  2001  con  pareri delle

commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.

 

______________________________________________________

Avvertenza:

 

Il  decreto-legge  12  novembre  2001, n. 402, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.263 del 12 novembre 2001.

A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),  le  modifiche apportate dalla  presente legge di conversione  hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di  conversione   e'   pubblicato  nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale alla pag. 65.

 

 

 

Allegato

 

Modificazioni  apportate  in  sede di conversione al decreto-legge 12

novembre 2001, n. 402

 

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea,  le  parole:  "e  le Aziende ospedaliere" sono sostituite

dalle  seguenti:  ",  le  Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie

assistenziali e le case di riposo";

alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "il  rapporto  di lavoro" sono

inserite  le  seguenti:  "da non oltre cinque anni nel rispetto della

procedura  di  cui  all'articolo  24  del  CCNL  integrativo  del  20

settembre 2001";

alla  lettera  b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre

1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'articolo 31 del CCNL

integrativo del 20 settembre 2001".

All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis.  La  facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il

31  dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  connesse  alle

corrispondenti  vacanze  di  organico ricomprese nella programmazione

triennale  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni".

All'articolo 1, comma 2:

dopo  le  parole:  "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le

seguenti:  "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e

le case di riposo,";

dopo  le  parole:  "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti:

"in forza di un contratto con l'azienda";

le  parole:  "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi,

alla   libera   professione  ancorche'  resa  all'amministrazione  di

appartenenza"  sono  sostituite  dalle seguenti: "sono rese in regime

libero    professionale    e    sono   assimilate,   ancorche'   rese

all'amministrazione  di  appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli

fini  fiscali  e  contributivi  ivi  compresi  i premi e i contributi

versati all'INAIL".

All'articolo  1,  comma  3,  dopo  le  parole:  "gli infermieri" sono

inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".

All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7.  Il  Ministro  della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  individua,  con proprio decreto

emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto

1988,  n.  400,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano,  le  figure  di operatori professionali dell'area sanitaria,

fatte  salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie

disciplinate  dalle  leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000,

n.  251,  nonche',  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle

politiche   sociali,   le  figure  professionali  operanti  nell'area

socio-sanitaria  ad  alta  integrazione  sanitaria che possono essere

formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi

o  maggiori  oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono

stabiliti  standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento

pratico,  nonche'  i  principi  per la composizione della commissione

esaminatrice  e  per  l'espletamento  dell'esame finale senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica".

All'articolo  1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente"

e' soppressa.

All'articolo  1,  comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche"

sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".

All'articolo  1,  comma  10,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente:  "I  diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente,

dagli  appartenenti  alle  professioni sanitarie di cui alle leggi 26

febbraio  1999,  n.  42,  e  10  agosto  2000, n. 251, e i diplomi di

assistente  sociale  sono  validi  ai  fini  dell'accesso ai corsi di

laurea  specialistica,  ai  master  ed agli altri corsi di formazione

post-base  di  cui  al  decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati

dalle universita'".

All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis.  Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,

le  altre  istituzioni  e  enti  che  svolgono  attivita' sanitarie e

socio-sanitarie  possono  assumere  personale  sanitario  diplomato o

laureato  non  medico  residente  in altri Paesi dell'Unione europea,

fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.

10-ter.  Il  Ministro  della  salute  puo'  autorizzare  le regioni a

compiere  gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto

ministeriale  di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio

in Italia della specifica professione".

All'articolo   1,   nella  rubrica,  la  parola:  "professionali"  e'

soppressa.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto

legislativo  19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica

del  lavoro"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  in igiene e medicina

preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art.  1-ter.  - (Disposizioni particolari per le province autonome di

Trento  e  di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono

applicabili   alle   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano

compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".