Decreto
legge 12 novembre 2001, n. 402
Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 2001 n. 263
MINISTERO
DELLA SALUTE
Decreto
legge recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
Il Presidente della Repubblica
·
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
·
Ritenuta
la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad
assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza nella gestione del
personale del Servizio sanitario nazionale;
·
Vista
la
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del
26 ottobre 2001;
·
Sulla
proposta
del Presidente dei Consiglio dei ministri, del ministro della Salute,
di concerto con i ministri della Funzione pubblica, dell'Economia e
delle Finanze e per gli Affari regionali;
Emana
il seguente decreto legge
Articolo
1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
professionali dipendenti ed emergenza infermieristica
- In
caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e
di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a
procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le
Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei
limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti
vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di
cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,
hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a)
di riamettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;
b)
di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di
fuori delle ipotesi prevista dall'articolo 17 del Ccnl 1° settembre
1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità
ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso
articolo.
- Fermo
restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli
Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione,
possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie
aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a
quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono
assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera
professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza.
- Sono
ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri
dipendenti dalla stessa amministrazione, in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno 6
mesi;
b)
essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle
mansioni come certificato dal medico competente;
c)
non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la
riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le
assenze per malattie.
- L'amministrazione
interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive
per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e
l'attività delle sale operatorie.
- La
tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore
dell'amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali
della stessa sono determinati, previa consultazione delle
Organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile
con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
- Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera b) 2 e 5 si applicano, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica
disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31
dicembre 2003.
- Il
ministro della Salute individua, con proprio decreto emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di
concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le
figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria e alla
integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi
organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso
decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e
di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della
commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I
predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie o da altre
strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni.
- Fino
a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore
socio sanitario restano confermate le disposizioni di cui
all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza
Stato-Regioni fra il ministro della Salute, il ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per
l'operatore socio sanitario la formazione complementare in
assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare
con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente
alcune attività assistenziali in base all'organizzazione
dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle
direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica e
ostetrica o sotto la sua supervisione.
- Il
conseguimento del Master di primo livello di tipo specialistico in
Scienze infermieristiche, organizzato dalle Università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8 , del decreto ministeriale n. 509/99,
costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
- I
diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa
precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica
e che abbiano consentito l'iscrizione agli Albi professionali
Ipasvi, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
specialistica in Scienze infermieristiche, ai Master e agli altri
corsi di formazione post base attivati dalle Università.
All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla
lettera a) dopo la parola "architettura" è inserita la
seguente locuzione: "ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie".
- In
ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.
Articolo
2.
Entrata in vigore
Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.