D.P.R.
7 settembre 1984, n. 821
Attribuzioni
del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità
sanitarie locali (2).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1984, n. 338.
(2)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al
Governo per la
disciplina
dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
concernente lo stato
giuridico
del personale delle unità sanitarie locali;
Visto
l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale
medico addetto ai
presidi,
servizi e uffici delle unità sanitarie locali;
Considerato
che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate
le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi
e uffici delle unità sanitarie locali;
Sentito
il parere delle regioni;
Sentito
il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale;
Sentito
il Consiglio sanitario nazionale;
Vista
la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 1°
agosto 1984;
Sulla
proposta del Ministro della sanità;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO
I
Personale
del ruolo sanitario
Capo
I - Profilo professionale: farmacisti
1.
Farmacista dirigente. - Il farmacista dirigente svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di
programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A
tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel
rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità
assegnatagli impartisce
istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere
farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del
restante materiale farmaceutico.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
In
particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile
del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la
scelta ed il monitoraggio dei farmaci.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad
accertarne
la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale
tecnico-amministrativa
sulle attività farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche
ed attività di educazione sanitaria.
2.
Farmacista coadiutore. - Il farmacista coadiutore svolge funzioni operative
autonome, nel
rispetto
di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui
affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale.
Svolge,
inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale, nel
rispetto
delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite,
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce il farmacista dirigente in caso di assenza, di
impedimento e nei casi di
urgenza.Tra
più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
3.
Farmacista collaboratore. - Il farmacista collaboratore svolge le attività
farmaceutiche
affidategli,
nonché le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate
alla sua formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei farmacisti appartenenti alle posizioni
funzionali superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite, nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
II - Profilo professionale: veterinari
4.
Veterinario dirigente. - Il veterinario dirigente svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale secondo l'area funzionale di appartenenza, nonché attività di
studio, di
didattica
e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli
adempimenti
e sulle prestazioni di carattere veterinario e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività e prestazioni specifiche,
fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente
alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dal veterinario dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad
accertarne
la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale
tecnico-amministrativa
sulle attività veterinarie, comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche
ed attività di educazione sanitaria.
5.
Veterinario coadiutore. - Il veterinario coadiutore svolge funzioni operative
autonome, nel
rispetto
di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui
affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica,
di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce il veterinario dirigente in caso di assenza, di
impedimento e nei casi di
urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
6.
Veterinario collaboratore. - Il veterinario collaboratore svolge le attività
del settore affidatogli
nonché
le attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla
sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato
secondo le direttive dei veterinari appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
III - Profilo professionale: biologi
7.
Biologo dirigente. - Il biologo dirigente svolge le attività e le prestazioni
inerenti alla sua
competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di
programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli
adempimenti
e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisdorre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dal biologo dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti;
egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
8.
Biologo coadiutore. - Il biologo coadiutore svolge funzioni operative
autonome, nel rispetto di
quanto
stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati
relativamente ad attività e
prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di
studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive
ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce il biologo dirigente in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
9.
Biologo collaboratore. - Il biologo collaboratore svolge le attività del
settore affidatogli nonché
le
attività di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione all'interno dell'area del servizio alla quale è assegnato, secondo
le direttive dei biologi appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
IV - Profilo professionale: chimici
10.
Chimico dirigente. - Il chimico dirigente svolge le attività e le prestazioni
inerenti alla sua
competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica, di ricerca, di
programmazione e di
direzione
dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli, ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti
dalle vigenti leggi.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel
rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità
assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle
prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dal chimico dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti;
egli redige altresì una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
11.
Chimico coadiutore. - Il chimico coadiutore svolge funzioni operative
autonome, nel rispetto di
quanto
stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e
prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di
studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive
ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite,
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce il chimico dirigente in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
12.
Chimico collaboratore. - Il chimico collaboratore svolge le attività
professionali affidategli
inerenti
lo specifico titolo professionale nonché le attività di studio, di didattica
e di ricerca e quelle
finalizzate
alla sua formazione al l'interno dell'area dei servizi alla quale è asse;
gnato, secondo le
direttive
dei chimici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
V - Profilo professionale: fisici
13.
Fisico dirigente. - Il fisico dirigente svolge le attività e le prestazioni
inerenti alla sua
competenza
professionale, nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di
programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli.
Assicura
le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze
del
servizio.A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel
rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità
assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle
prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Presta,
inoltre, nelle strutture sanitarie di diagnosi e cura e riabilitazione la sua
consulenza ove
richiesta.Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari
settori di attività.
Le
attività svolte dal fisico dirigente sono soggette esclusivamente a controlli
intesl ad accertarnela
rispondenza
alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale
tecnicoamministrativa
sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi,
ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
14.
Fisico coadiutore. - Il fisico coadiutore svolge funzioni operative autonome,
nel rispetto di
quanto
stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui affidati,
relativamente ad attività e
prestazioni
inerenti alla sua competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di
studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, nel
rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive
ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite,
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Assicura
le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze
del
servizio.
Il
coadiutore sostituisce il fisico dirigente in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
15.
Fisico collaboratore. - Il fisico collaboratore svolge le attività del
settore affidategli, nonché le
attività
di studio, di didattica e di ricerca e quelle finalizzate alla sua formazione
all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato, secondo le
direttive dei fisici appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
Assicura
le prestazioni relative alla radioprotezione, quando comprese nelle competenze
del
servizio.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito dagli articoli precedenti.
Capo
VI - Profilo professionale: psicologi
16.
Psicologo dirigente. - Lo psicologo dirigente svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale nonché attività di studio, di didattica, di ricerca, di
programmazione e di
direzione
dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio
complesso affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione ed il coordinamento dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e
direttive sugli
adempimenti
e sulle prestazioni dl specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dallo psicologo dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad
accertarne
la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale
tecnico-amministrativa
sulle attività di specifica competenza, comprese quelle concernenti studi,
ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
17.
Psicologo coadiutore. - Lo psicologo coadiutore svolge funzioni operative
autonome, nel
rispetto
di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui
affidati relativamente alle attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale. Svolge, inoltre, attività di studio, di didattica,
di ricerca e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce lo psicologo dirigente in caso di assenza, di
impedimento e nei casi di
urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
18.
Psicologo collaboratore. - Lo psicologo collaboratore svolge le attività del
settore affidatogli
nonché
le attività di studio, di didattica, e di ricerca e quelle finalizzate alla
sua formazione all'interno dell'area dei servizi alla quale è assegnato,
secondo le direttive degli psicologi appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e
direttive
impartite, nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
VII - Profilo professionale:
personale
con funzioni didattico-organizzative
19.
Operatore professionale dirigente. - Il personale con funzioni
didattico-organizzative provvede
al
coordinamento delle attività di formazione professionale del personale o dei
servizi assistenziali di competenza.
Nell'ambito
delle attività di formazione, sulla base delle norme che regolano
l'organizzazione dei
corsi,
assicura la direzione didattica dei corsi stessi secondo le disposizioni che
li disciplinano.
A
tal fine, sulla base delle norme vigenti, predispone lo svolgimento degli
insegnamenti, ne assicura l'effettuazione e ne controlla l'esecuzione nel
rispetto della autonomia professionale operativa del personale docente e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
Stabilisce
gli opportuni collegamenti con le attività di formazione professionale
permanente.
Redige
annualmente una relazione tecnica sull'attività svolta e formula proposte per
l'organizzazione dell'insegnamento.
Nell'ambito
dell'attività di organizzazione dei servizi, programma l'utilizzazione del
personale
secondo
le indicazioni dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica
l'espletamento delle attività del personale medesimo predisponendo, a tal
fine, anche i turni di lavoro e collaborando alla formulazione dei piani
operativi e dei sistemi di valutazione dei medesimi.
Svolge
funzioni di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha
la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle
funzioni che per la
normativa
vigente è tenuto ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni
impartite e per i risultati
conseguiti.
Capo
VIII - Personale infermieristico:
operatore
professionale di I categoria
20.
Operatore professionale coordinatore. - L'operatore professionale coordinatore
svolge le
attività
di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina
l'attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di
operatore
professionale
di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto
predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive impartite dal
responsabile o dai responsabili delle unità
operative,
nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze
del lavoro di
gruppo.
Svolge
attività di didattica, nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
21.
Operatore professionale collaboratore. - L'operatore professionale
collaboratore, nel rispetto
di
quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'area dei servizi
cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento per la promozione, il mantenimento ed il recupero della salute
degli utenti.
Secondo
le direttive ricevute, svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al
proprio titolo
professionale
assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge
attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
22.
Operatore professionale di II categoria. - L'operatore professionale di II
categoria nel rispetto
di
quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni di assistenza
secondo i mansionari vigenti, nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità
operativa di appartenenza.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni o funzioni che
per
la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Capo
IX - Personale tecnico sanitario:
operatore
professionale di I categoria
23.
Operatore professionale coordinatore. - L'operatore professionale coordinatore
svolge le
attività
attinenti alla sua competenza professionale.
Coordina
l'attività del personale nella posizione funzionale di collaboratore a
livello di unità
funzionale
predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal
responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel rispetto
dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di
gruppo.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e funzioni che
per
la normativa vigente è tenuto ad attuare.
24.
Operatore professionale collaboratore. - L'operatore professionale
collaboratore nel rispetto di
quanto
stabilito nel precedente articolo nell'ambito dell'unità operativa cui è
assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.
Secondo
le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al
proprio titolo
professionale,
assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge
attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Capo
X - Personale di vigilanza e ispezione:
operatore
professionale di I categoria
25.
Operatore professionale coordinatore. - L'operatore professionale coordinatore
svolge attività
di
vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.
Partecipa
all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità
operativa cui è
assegnato.
Coordina
l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i
piani di lavoro
nell'ambito
delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità
operativa nel rispetto della autonomia operativa del personale stesso e delle
esigenze del lavoro di gruppo.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
26.
Operatore professionale collaboratore. - L'operatore professionale
collaboratore, nel rispetto
di
quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa
cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento.
Secondo
le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di
specifica competenza;
partecipa
all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio
dell'unità operativa cui è
assegnato.
Assicura
gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui
risultati dell'attività
espletata.
Svolge
attività di didattica ed attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
Capo
XI - Personale con funzioni di riabilitazione: operatore professionale di I
categoria
27.
Operatore professionale coordinatore. - L'operatore professionale coordinatore
svolge le
attività
attinenti allo specifico titolo professionale.
Coordina
l'attività del personale delle posizioni funzionali di collaboratore e di
operatore
professionale
di II categoria predisponendone i piani di lavoro, nell'ambito delle direttive
impartite dal responsabile o dai responsabili delle unità operative, nel
rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del
lavoro di gruppo.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
28.
Operatore professionale collaboratore. - L'operatore professionale
collaboratore, nel rispetto
di
quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa
cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di
intervento.
Secondo
le direttive ricevute svolge le funzioni di specifica competenza attinenti al
proprio titolo
professionale
assicurando gli interventi previsti dai piani di lavoro.
Svolge
attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e alle funzioni
che
per la normativa vigente è tenuto ad attuare.
29.
Operatore professionale di II categoria. - L'operatore professionale di II
categoria, nel rispetto
di
quanto stabilito nei precedenti articoli, svolge prestazioni massoterapiche
attinenti al titolo
professionale
specifico nell'ambito dei piani di lavoro dell'unità operativa di
appartenenza.
Ha
la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle
prestazioni e funzioni che
per
la normativa vigente è tenuto ad attuare.
TITOLO
II
Ruolo
professionale
Capo
I - Profilo professionale:
avvocati
e procuratori legali (3)
30.
Avvocato coordinatore. - L'avvocato coordinatore svolge le attività e le
prestazioni inerenti
alla
sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di
programmazione
e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e
responsabilità professionale.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la
verifica
inerente all'attuazione di esse.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale del servizio nei vari settori di attività.
Redige
una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza
comprese
quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
della unità
operativa
ai fini del conseguimento delle attività affidategli.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività finalizzate alla propria formazione professionale.
Assicura
la consulenza ad altri uffici e servizi.
(3)
Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto
del
disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce AVVOCATO
E
PROCURATORE,
in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla
stessa
legge.
31.
Avvocato. - L'avvocato svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale
nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'avvocato coordinatore e nel
rispetto delle
necessità
del lavoro di gruppo con autonomia operativa e responsabilità professionale.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione
professionale.
L'avvocato
sostituisce l'avvocato coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei
casi di
urgenza.
Tra
più avvocati dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta
all'avvocato con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
32.
Procuratore legale. - Il procuratore legale svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale, nell'ambito delle istruzioni ricevute dagli avvocati
appartenenti alle posizioni funzionali superiori e nel rispetto delle necessità
del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità
professionale.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione
professionale (4).
(4)
Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto
del
disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce AVVOCATO
E PROCURATORE, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali
stabilita dalla stessa
legge.
Capo
II - Profilo professionale: ingegneri
33.
Ingegnere coordinatore. - L'ingegnere coordinatore svolge le attività e le
prestazioni inerenti
alla
sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di
programmazione
e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e
responsabilità professionale.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la
verifica
inerente all'attuazione di esse.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale del servizio nei vari settori di attività.
Redige
una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza
comprese
quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità
operativa
ai fini del conseguimento delle attività affidategli.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la
consulenza ad altri
uffici
e servizi.
34.
Ingegnere. - L'ingegnere svolge le attività e le prestazioni inerenti alla
sua competenza
professionale
nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel
rispetto delle
necessità
del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità
professionale.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione.
L'ingegnere
sostituisce l'ingegnere coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei
casi di
urgenza.
Tra
più ingegneri dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta
all'ingegnere con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Capo
III - Profilo professionale: architetti
35.
Architetto coordinatore. - L'architetto coordinatore svolge le attività e le
prestazioni inerenti
alla
sua competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di
programmazione
e di coordinamento dell'unità operativa o dipartimentale, servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e
responsabilità professionale.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la
verifica
inerente all'attuazione di esse.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale del servizio nei vari settori di attività.
Redige
una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza
comprese
quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità
operativa
ai fini del conseguimento delle attività affidategli.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività finalizzate alla propria formazione professionale.
Assicura
la consulenza ad altri uffici e servizi.
36.
Architetto. - L'architetto svolge le vità e le prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale,
nell'ambito delle istruzioni ricevute dall'architetto coordinatore nel
rispetto delle
necessità
del lavoro di gruppo, con piena autonomia operativa e responsabilità
professionale.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
L'architetto
sostituisce l'architetto coordinatore in caso di assenza, di impedimento e nei
casi di
urgenza.
Tra
più architetti dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta
all'architetto con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
Capo
LV - Profilo professionale: geologi
37.
Geologo coordinatore. - Il geologo coordinatore svolge le attività e le
prestazioni inerenti alla
sua
competenza professionale, nonché attività di studio, di didattica e di
ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unità operativa o
dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con
autonomia operativa e responsabilità professionale.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed
esercita la
verifica
inerente all'attuazione di esse.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale del servizio nei vari settori di attività.
Redige
una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza
comprese
quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento
dell'unità
operativa
ai fini del conseguimento delle attività affidategli.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del - mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività finalizzate alla propria formazione professionale.
Assicura
la consulenza ad altri uffici e servizi.
38.
Geologo. - Il geologo svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua
competenza
professionale
nell'ambito delle istruzioni ricevute dal geologo coordinatore, nel rispetto
delle necessità
del
lavoro di gruppo con piena autonomia operativa e responsabilità
professionale.
Ha
la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui
affidato.
Svolge
attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
Il
geologo sostituisce il geologo coordinatore in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di
urgenza.
Tra
più geologi dello stesso servizio la sostituzione del coordinatore spetta al
geologo con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
39.
Profilo professionale: assistenti religiosi. - L'assistenza religiosa presso
le strutture di ricovero
è
assicurata secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge n. 833/78.
TITOLO
III
Ruolo
tecnico
Capo
I - Profilo professionale: analista
40.
Analista dirigente. - L'analista dirigente svolge le attività inerenti alla
sua competenza
professionale
nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni, nonché
attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di
direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o -
ufficio complesso affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli
adempimenti
e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dall'analista dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti;
egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle
attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
41.
Analista coadiutore. - L'analista coadiutore, nel rispetto di quanto stabilito
nel precedente
articolo,
svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale,
nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni.
Svolge,
inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base
delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce l'analista dirigente in caso di assenza, di impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio, la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
42.
Analista collaboratore. - L'analista collaboratore svolge le attività
inerenti alla sua competenza
professionale
nel campo dei sistemi per l'elaborazione automatica delle informazioni,
nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle posizioni
funzionali superiori.
Svolge
attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla sua
formazione professionale secondo le direttive degli analisti appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e le
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di un'autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
II - Profilo professionale: statistico
43.
Statistico dirigente. - Lo statistico dirigente svolge le attività inerenti
alla sua competenza
professionale
nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di
direzione
dell'unità
operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel
rispetto dell'autonomia
professionale
operativa del personale dell'unità assegnatagli impartisce istruzioni e
direttive sugli
adempimenti
e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dallo statistico dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad
accertarne
la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una
relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività di specifica
competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività
di educazione sanitaria.
44.
Statistico coadiutore. - Lo statistico coadiutore, nel rispetto di quanto
stabilito nel precedente
articolo,
svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.
Svolge
inoltre attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale nel rispetto
delle
necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce lo statistico dirigente in caso di assenza, di
impedimento e nei casi di
urgenza.
Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con
maggiore
anzianità di servizio nella posizione funzionale.
45.
Statistico collaboratore. - Lo statistico collaboratore svolge le attività
inerenti alla sua
competenza
professionale, nell'ambito delle direttive ricettive dagli appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Svolge
attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla
propria formazione
professionale
secondo le direttive degli statistici appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e le
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Capo
III - Profilo professionale: sociologo
46.
Sociologo dirigente. - Il sociologo dirigente svolge attività inerenti alla
sua specifica
competenza
(o qualificazione) professionale, nonché attività di studio, di didattica e
di ricerca, di
programmazione
e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale
ufficio
complesso
affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel
rispetto dell'autonomia professionale Operativa del personale dell'unità
assegnatagli impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle
prestazioni di specifica competenza e ne verifica l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le
attività svolte dal sociologo dirigente sono soggette esclusivamente a
controlli intesi ad
accertarne
la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una
relazione annuale
tecnico-amministrativa
sulle attività di specifica competenza comprese quelle concernenti studi,
ricerche
scientifiche ed attività di educazione sanitaria.
47.
Sociologo coadiutore. - Il sociologo coadiutore, nel rispetto di quanto
stabilito nel precedente
articolo,
svolge funzioni operative autonome inerenti alla sua competenza professionale.
Svolge,
inoltre, attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base
delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
coadiutore sostituisce il sociologo dirigente in caso di assenza, di
impedimento e nei casi di
urgenza.Tra
più coadiutori dello stesso servizio la sostituzione del dirigente spetta al
coadiutore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale.
48.
Sociologo collaboratore. - Il sociologo collaboratore svolge attività
inerenti alla sua
competenza
professionale, nell'ambito delle direttive ricevute dagli appartenenti alle
posizioni funzionali superiori.
Svolge
attività di studio, di didattica, di ricerca e quelle finalizzate alla
propria formazione
professionale
secondo le direttive dei sociologi appartenenti alle posizioni funzionali
superiori.
Ha
la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate
e per le istruzioni e le
direttive
impartite nonché per i risultati conseguiti.
Capo
IV - Profilo professionale: assistenti sociali
49.
Assistente sociale coordinatore. - L'assistente sociale coordinatore svolge
attività e prestazioni
inerenti
alla sua competenza professionale. Coordina l'attività del personale nella
posizione funzionale di collaboratore.
A
tal fine, predispone, sulla base delle indicazioni emergenti dagli atti di
programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di intervento nel rispetto
dell'autonomia operativa e delle necessità del lavoro di gruppo.
Assicura
i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi anche appartenenti ad
amministrazioni
diverse.
Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria
formazione.
Ha
la responsabilità diretta dei propri compiti, limitatamente alle prestazioni
e alle funzioni che per
la
normativa vigente è tenuto ad attuare e per le direttive impartite al
personale collaboratore.
50.
Assistente sociale collaboratore. - L'assistente sociale collaboratore,
nell'unità operativa cui è
assegnato,
partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento. Svolge le
attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con
autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute.
Svolge
attività di didattica e attività finalizzata alla propria formazione.
Ha
la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni
ed alle funzioni che per
la
normativa vigente è tenuto ad attuare.
Capo
V - Profilo professionale:
assistenti
tecnici
51.
Assistente tecnico. - L'assistente tecnico svolge attività tecniche e
professionali proprie dello
specifico
titolo professionale che comportano, oltre ad una applicazione concettuale,
una valutazione di merito dei casi concreti; svolge compiti di programmazione
relativamente alle procedure assegnategli.
Sovraintende,
nell'ambito delle direttive ricevute, all'attività affidatagli coordinando e
curando la
realizzazione
tecnica delle diverse fasi operative nel rispetto delle necessità del lavoro
di gruppo.
Partecipa
ad attività finalizzate alla propria formazione.
Ha
la responsabilità diretta dei propri compiti e dell'esercizio dell'attività
connessa al mandato
professionale
affidatogli.
Capo
VI - Profilo professionale:
operatori
tecnici
52.
Operatore tecnico. - L'operatore tecnico svolge attività tecniche
corrispondenti alla
qualificazione
professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede
all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui
utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito.
Svolge,
inoltre, attività finalizzata alla propria formazione professionale.
Capo
VII - Profilo professionale:
agenti
tecnici
53.
Agente tecnico. - Il personale con qualifica di «agente tecnico» svolge
attività che richiede
una
normale capacità nella qualificazione professionale posseduta anche con l'uso
di macchine che comportino manovra elementare; è addetto alla conduzione di
veicoli e/o alla piccola manutenzione degli stessi.
TITOLO
IV
Ruolo
amministrativo
Capo
I - Profilo professionale:
direttori
amministrativi
54.
Direttore amministrativo capo servizio. - Il direttore amministrativo capo
servizio svolge
funzioni
di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria e organizzativa,
nonché di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione
della struttura amministrativa, o dell'ufficio complesso affidatogli.
A
tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel
rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità
assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle
prestazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico-finanziario ed
organizzativo, verificandone l'attuazione.
Può
avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando
l'obbligo di
collaborazione
da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché
delle istruzioni e delle
direttive
impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
Nel
predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale
distribuzione del lavoro e di
rotazione
del personale dipendente nei vari settori di attività.
Redige,
altresì, una relazione annuale sulle attività a cui è preposto, comprese
quelle concernenti
studi,
ricerche scientifiche, nonché di aggiornamento del personale dipendente.
55.
Direttore amministrativo. _ Il direttore amministrativo svolge funzioni
operative autonome nel
rispetto
di quanto stabilito nel precedente articolo, nell'area dei servizi a lui
affidati, relativamente ad attività e prestazioni inerenti alla sua
competenza professionale; svolge attività di studio, di didattica, di ricerca
e di partecipazione dipartimentale nel rispetto delle necessità del lavoro di
gruppo e sulla base delle direttive ricevute.
E'
responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle
istruzioni e delle direttive
impartite
nonché dei risultati conseguiti dal personale sottoposto alla sua verifica.
Il
direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo capo servizio
in caso di assenza, di
impedimento
e nei casi di urgenza.
Tra
più direttori amministrativi di servizi appartenenti alla stessa struttura la
sostituzione del
direttore
amministrativo capo servizio spetta al direttore amministrativo con maggiore
anzianità di
servizio
nella posizione funzionale.
56.
Vice direttore amministrativo. - Il vice direttore amministrativo svolge
funzioni amministrative,
economico-finanziarie
e organizzative nonché attività di studio, di didattica e di ricerca e
quelle
finalizzate
alla sua formazione, all'interno dell'area del servizio alla quale è
assegnato, secondo le
direttive
dei dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali superiori.
E'
responsabile delle attività professionali a lui direttamente affidate e per
le istruzioni e direttive da
lui
impartite nonché per i risultati conseguiti.
La
sua attività è soggetta a controllo e si espleta sulla base di una autonomia
operativa nei limiti di
quanto
stabilito negli articoli precedenti.
Il
vice direttore amministrativo sostituisce il direttore amministrativo in caso
di assenza, di
impedimento
e nei casi di urgenza.
Fra
più vice direttori amministrativi nella stessa unità operativa la
sostituzione del direttore
amministrativo
spetta al vice direttore amministrativo con maggiore anzianità di servizio
nella posizione funzionale.
Capo
II - Profilo professionale:
collaboratori
amministrativi
57.
Collaboratore coordinatore. - Il collaboratore coordinatore, oltre
all'espletamento dei compiti
direttamente
affidati, assicura, sulla base delle direttive impartite dai livelli
funzionali superiori, il
coordinamento
e il controllo per le attività alle quali è preposto e delle quali risponde
direttamente.
Nell'ambito
dell'unità operativa coordina l'attività degli addetti appartenenti ai
livelli funzionali di
collaboratore
amministrativo e assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il
metodo del lavoro di gruppo.
Formula
proposte operative per l'organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle
procedure.
Svolge
attività finalizzata alla propria formazione e partecipa ad attività di
studio e programmazione.
58.
Collaboratore amministrativo. - Il collaboratore amministrativo svolge,
nell'ambito delle
direttive
impartite dai livelli funzionali superiori, le attività che comportano una
autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di
competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di
personale appartenente ai livelli funzionali inferiori con responsabilità
diretta per le attività alle quali è preposto.
Collabora
con il personale appartenente ai livelli funzionali superiori nelle attività
di studio e
programmazione
e partecipa ad attività finalizzate alla propria funzione.
Capo
III - Profilo professionale:
assistenti
amministrativi
59.
Assistente amministrativo. - L'assistente amministrativo svolge mansioni
tecniche,
amministrative
e contabili che presuppongono una applicazione concettuale e una valutazione
di merito dei casi concreti, esplicando i propri compiti anche mediante
l'ausilio di apparecchi terminali
meccanografici
od elettronici (che non richiedono elaborazione autonoma) o di altre macchine.
Esplica,
ove richiesto, attività di informazione ai cittadini e ricevimento dei
documenti; disimpegna
mansioni
di segreteria e di collaborazione, di programmazione, di studio e partecipa ad
attività
finalizzate
alla propria formazione.
Ha
responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto.
Capo
IV - Profilo professionale:
coadiutori
amministrativi
60.
Coadiutore amministrativo. - Il coadiutore amministrativo disimpegna mansioni
esecutive che
per
la loro natura non comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla
classificazione, alla archiviazione ed al protocollo di atti, anche impiegando
metodi di lavoro prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di
dattilografia; compila documenti, secondo le istruzioni dei superiori o
applicando schemi predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione
semplice di natura contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine;
esegue, ove richiesto, compiti inerenti la ricezione, la prima verifica e la
distribuzione dei documenti presentati e fornisce i relativi
chiarimenti.Partecipa ad attività finalizzate alla propria formazione.
Capo
IV - Profilo professionale: commesso
61.
Commesso. - Il personale con qualifica di «commesso» disimpegna mansioni che
non
richiedono
una particolare preparazione tecnicopratica; esegue commissioni e provvede
alla
distribuzione,
allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale o oggetti
vari di ufficio; provvede al prelievo ed all'inoltro della corrispondenza; è
preposto alla apertura e alla chiusura degli uffici secondo gli orari
stabiliti; regola il servizio, anche telefonico e di anticamera, nonché
l'accesso al pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei
locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegna mansioni di manovra
elementare di macchine ed apparecchiature.