"Disposizioni
in materia di professioni sanitarie"
Art. 1.
(Definizione delle
professioni sanitarie)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di
legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974,
n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto
del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti
didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione
post-base nonchè degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco
delle specifiche competenze professionali.
Art. 2.
(Attività della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle
spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Art. 3.
(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 175)
1. Alla legge
5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di
categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli
esercenti le professioni sanitarie";
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora
siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria,
ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi
telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di
categoria";
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio
della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari
della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria,
ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli
elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi
generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione
per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere
utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità";
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Art. 9-bis - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture
sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme
consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del
reddito dichiarato per l'anno precedente".
Art. 4.
(Diplomi conseguiti in
base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996,
n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573,
per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti
dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi
universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti,
con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e
alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere
come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di
individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti
dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione
ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un
esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli
articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti
presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili
professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni.