D.M.
del 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento
concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto
l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
«Riordino della
disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
nel testo
modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto
che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della
sanità di
individuare
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili,
relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione;
Ritenuto
di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto
di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto
di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto
il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22
aprile 1994;
Ritenuto
che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario
nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere
espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica
anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni
ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio
1994;
Vista
la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato
trasmesso, ai
sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del
Consiglio deiMinistri;
Adotta
il seguente regolamento:
1.
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente
profilo: l'infermiere è
l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo
professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2.
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
è di natura tecnica,
relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione
sanitaria.
3.
L'infermiere:
a)
partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività;
b)
identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formula i relativi obiettivi;
c)
pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d)
garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
e)
agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali;
f)
per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto;
g)
svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o
private, nel territorio e
nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4.
L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente
all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5.
La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa
a fornire agli
infermieri
di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità
che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle
seguenti aree:
a)
sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b)
pediatria: infermiere pediatrico;
c)
salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d)
geriatria: infermiere geriatrico;
e)
area critica: infermiere di area critica.
6.
In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale,
potranno essere
individuate,
con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una
formazione
complementare
specifica.
7.
Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e
si conclude con il
rilascio
di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo
preferenziale per l'esercizio
delle
funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove
valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla
sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di
mutate condizioni di fatto.
2.
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto
legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della
professione,
previa iscrizione al relativo albo professionale.
(2)
Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
3.
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca
scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base
al precedente
ordinamento,
che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini
dell'esercizio della
relativa
attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.