Istituzione degli Ordini e Collegi
(DLCPS 233/46 - DPR 221/50 - L.1049/54)
L. 29 ottobre 1954, n. 1049 (1).Istituzione dei Collegi IPASVI
D.Lgs.C.P.S.
13 settembre 1946, n. 233.
Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse.
CAPO I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali.
1. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi,
dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero
dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre
ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive
Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un
Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime,
designandone la sede.
2. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli
iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il
Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti
all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i
cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento;
di quindici se superano i mille e cinquecento. L'assemblea è valida in prima
convocazione quando abbiano votato di persona almeno un tcrzo degli iscritti,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non
inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il
Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei
quali uno festivo. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide
sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando
che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti
contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio
durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere
convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. Ogni
Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un
tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e
Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee
degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente.
3. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le
seguenti attribuzioni:
a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno;
b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza
dell'Ordine e del Collegio;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni,
enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti;
e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od
il Collegio;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni
di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario
abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese,
di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale,
procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo,
dando il suo parere sulle controversie stesse.
4. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo.Il Consiglio, entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa
annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il
rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
5. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie
indicate nel secondo comma dell'art. 4 è ammesso ricorso all'assemblea degli
iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro
i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 è
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
6. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente.Lo scioglimento viene disposto con decreto
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le
rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una
Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia.
Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.
CAPO II - Degli albi professionali.
7. Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti
i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.
All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a
continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle
disposizioni transitorie vigenti.
8. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria
l'iscrizione al rispettivo albo.
9. Per l'iscrizione all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) essere di buona condotta;
d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una
università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed
essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle
ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;
e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione
dell'ordine o collegio. Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri,
che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero,
quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia
stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad
essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di
buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.
10. I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai
quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio
della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti
alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della
libera professione.
11. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo,
d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei
casi:
a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana
o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;
c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra
circoscrizione;
d) di rinunzia all'iscrizione;
e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;
f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non
può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato. Nel caso di cui
alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione
ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati,
può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del
Collegio professionale dal quale è stato cancellato.
Capo III - Delle Federazioni nazionali.
12. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma. Le Federazioni sono dirette di un
Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei
medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le
Federazioni delle ostetriche. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno
un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il Presidente
ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato
centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso
di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente
delegate dal presidente.
13. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini
e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli
ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di
voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni
duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo
provinciale.
14. Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi
Ordini e Collegi. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del
Comitato centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in
rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della
Federazione. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede
il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti
attribuzioni:
a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza delle rispettive professioni;
b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;
c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di
cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;
d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti
od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;
e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini
ed i Collegi;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui
alla lettera g) dell'articolo 3;
g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei
Consigli direttivi degli Ordini e Collegi. Contro i provvedimenti indicati
nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie.
16. I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Consiglio
superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione
straordinaria di cinque membri iscritti agli alti professionali della
categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato
disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove
elezioni.
Capo IV - Della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.
17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è
costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione
centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la
grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un
membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°. Fanno
parte altresì della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui
cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari,
un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti,
un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui
cinque effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche,
un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre
supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra,
un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre
supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono
designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. Almeno
tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente
o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali. I membri della
Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale
in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque
membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono
appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è
in esame la pratica. In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i
membri supplenti della stessa categoria. Per le questioni d'indole generale e
per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta
plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo
comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie. Per la validità delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente,
ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri
appartenenti alla rispettiva categoria.
18. La Commissione centrale:
a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;
b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri
professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.
19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso
alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362
del Codice di procedura civile.
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali.
20. I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle
Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli
provinciali e del Consiglio superiore di sanità.
21. Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al
pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. L'ammontare dei
contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con
il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.
22. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i
prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno
degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione
straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con
l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno
eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il
termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione del presente decreto. Nelle province nelle quali, per iniziativa
delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già
costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli
degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie
funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere
compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto.
23. Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla
cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a
carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
24. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica nominerà per ciascuna
delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria
composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con
l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno
eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non
oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di esecuzione del presente decreto. Ove, per iniziativa degli iscritti agli
albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del
presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa
continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo
Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente
decreto.
25. L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente
decreto.
26. Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del
Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il
segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17.
27. Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla
disciplina professionale dell'attività infermieristica.
28. Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto.
D.P.R. 5
aprile 1950, n. 221 (1).
Approvazione
del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946,
n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233.
Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946,
n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
CAPO I - Degli albi professionali.
1. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il
mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli
iscritti ed alle occorrenti variazioni.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio
provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo
Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della
Prefettura. Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (2), ai Ministeri di grazia e
giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale,
agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui
dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
della categoria.
3. L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono
indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita;
la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data
di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo
l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo
rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero
d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della
provincia. L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data
della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data
si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e,
sussidiariamente dell'età. In apposita colonna dell'Albo dei medici sono
indicati i titoli di docenza o specializzazione (3) nelle materie che per tale
professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi
di legge; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data
del rilascio. In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati
separati elenchi nominativi per ogni singola specialità. Fino alla
pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a
fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.
4. La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui
circoscrizione il richiedente ha la sua residenza (4), e deve essere corredata
dei seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle
disposizioni in vigore;
g) certificato di residenza.
I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di
data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione. Il medico provvisto
dei titoli indicati nel terzo comma dell'art. 3, deve presentare la relativa
documentazione. In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio
professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia
autentica. Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in
materia di bollo e di legalizzazione (5).
5. I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica
amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai
termini dell'art. 10 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6),
sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c),
d), e), dell'articolo precedente. Essi devono a tale fine presentare un
certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza
del rapporto d'impiego.
6. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una
delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione
dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano
le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.
7. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6), i sanitari stranieri
devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente art. 4, producendo
i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 4 o gli
equipollenti documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.
Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di
residenza, dev'essere confermato dal prefetto della Provincia. Esso non è
richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi. I documenti,
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere
autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal
Ministero degli affari esteri della Repubblica .
8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre
mesi. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio
dispone l'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere in ogni caso
motivata. Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere
pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Nel
termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è
trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi
e per gli effetti previsti dall'art. 5, lettera g), comma quarto, del
regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132 (8). La
iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova
dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative. Della
eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel
termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore
della Repubblica.
9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione
nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa
Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.
10. E' in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il
trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o
intenda trasferire la propria residenza. Non è ammesso il trasferimento
dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale
o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a
procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione
nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto
soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel
cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di
alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del
titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21
del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (6).
Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato. Si applicano
per il resto le disposizioni dei precedenti articoli. L'iscrizione conseguita
nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che
provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o
Collegio la documentazione dell'interessato.
11. Nel caso previsto dall'art. 11, lettera c) del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233 (6), la cancellazione dall'Albo dev'essere
pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento. Qualora, ai sensi del
citato art. 11, per la cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il
presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il
provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che,
ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua
assenza. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso
procedimento penale o disciplinare. Il sanitario cancellato dall'Albo è, a
sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato
la cancellazione. Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che
regolano le iscrizioni.
12. Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e
nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946,
n. 233 (9), e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto
sentito il Consiglio provinciale di sanità. Il provvedimento del prefetto
dev'essere motivato.
13. L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della
professione, oltreché nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto
il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo
di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo,
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 (10). A margine della registrazione richiamata nel comma
precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del
sanitario nell'Albo.
CAPO II Delle assemblee.
14. Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il
Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la
assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio. L'avviso di
convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di
quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve
indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per
ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (11).
15. L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o
Collegio. I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti
all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le
funzioni di scrutatori e di segretario (12).
16. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri
uscenti. La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del
timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da
eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (9) (13).
17. per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti
norme: La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o
Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate
all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso
si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata
all'elettore una matita copiativa che dovrà essere restituita al presidente
con la scheda e la busta. Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a
garantire la segretezza del voto. Il presidente, chiude all'ora fissata le
operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna
e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti
relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno
successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di
altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e
la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché
di qualsiasi altro elettore che veglia sottoscrivere. Conseguentemente il
presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia
della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in
maniera che nessuno possa entrarvi. All'ora stabilita del giorno successivo il
presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi
precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli
dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio
delle operazioni si osserva la stessa procedura. Delle operazioni compiute si
redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare
in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine
o Collegio (14).
18. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il
presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito
dagli scrutatori e dal segretario.
19. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente
proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le
nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal
presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri
appongono la firma. A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine
del precedente art. 3, secondo comma (15).
20. Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni
agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2. Nel
termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce
su convocazione del consigliere più anziano di età.
21. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni
ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle
operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
22. Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso
è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede
entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti
articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in
carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero
Consiglio (16).
23. L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di
gennaio di ciascun anno. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che
il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta
sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra
deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13
settembre 1946, numero 233 (17).
24. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un
quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali
abbiano delegato uno degli iscritti presenti. La delega deve essere apposta in
calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può
essere investito di più di due deleghe. La delega non è ammessa per
l'elezione del Consiglio. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la
validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una
seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
25. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per
appello nominale, per alzata e seduta. Le deliberazioni sono valide se
adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le
schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per
determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del
presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel
qual caso la proposta si intende respinta. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo Il del titolo VII del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo
1934, numero 383 (18).
26. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno
luogo nel febbraio di ogni anno. La convocazione del Consiglio nazionale per
la elezione del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo alla
elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di
marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere
eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel
secondo comma dell'articolo 14, si applicano anche alle Federazioni,
intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente
della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale
della Federazione (19).
27. Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto
un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di un
supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai
Consigli direttivi ed ai Comitati centrali. Per la elezione si applicano le
disposizioni del presente capo. Essi durano in carica per il periodo previsto
per i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.
CAPO III - Dell'amministrazione e contabilità.
28. Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per
cui sono costituiti. Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due
o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse. Le
Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali
curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e
dirigono l'attività degli uffici (20).
30. Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non
interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
31. Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio.
Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e
del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti
compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (17), il registro dei pareri espressi
dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso.
Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli
altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli
interessati. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal
consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.
32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in
contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può
essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo
e le modalità. Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti un
determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di
credito di accertata solidità. Il tesoriere provvede alla riscossione delle
entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga,
entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal
presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento
dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il
tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o
Collegio.
33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli
artt. 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (21), si
applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette,
osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte
dell'esattore del non riscosso per il riscosso (22). L'esattore versa, per il
tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e
all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti
(22/a).
34. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non
possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere
autorizzate con deliberazione dell'assemblea.
35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere
deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della
competente Federazione nazionale. I regolamenti delle Federazioni nazionali
debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti
all'approvazione dei Consigli nazionali. Detti regolamenti sono comunicati
all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (23), il quale, nel
termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporne
l'annullamento per vizi di legittimità.
36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto
dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (21), può
essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei
casi di:
a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14 terzo
comma, del decreto legislativo predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lett. b), del decreto
stesso.
37. La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto
legislativo 13 settembre 1946, numero 233 (21), è esercitato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (23).
CAPO IV - Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
38. I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze
nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro
professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del
Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto
o del procuratore della Repubblica.
39. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento
disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume
le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al
Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il presidente fissa la data della
seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare
all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta
dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti
relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie
controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del
Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza. Nel termine di cui alla
lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
40. Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non
ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza
commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno
a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo.
41. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua
condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della
classe sanitaria.
42. La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt.
446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) (24), 548
(istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per
ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
importa di diritto la radiazione dall'Albo. Importano parimenti la radiazione
di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a
tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art.
222, secondo comma, del Codice penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta
dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro). La radiazione nei casi preveduti
dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.
43. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione
preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di
sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice
penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a
tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute
dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una
casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4
(libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più
province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato). La sospensione è
dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il
professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di
pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di
comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando
abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.
44. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a
carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a
giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia
stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla
sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale
siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o
l'ammonizione.
45. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti
addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove
sia presente, l'incolpato. L'incolpato deve comparire personalmente. Non è
ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per
questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa
la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.
46. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per ogni seduta è
redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
47. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione
della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove
assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i
membri del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è pubblicata
mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a
notificarne copia all'interessato. Le disposizioni dei commi precedenti si
osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo
o di sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai sensi dei
precedenti artt. 42 e 43.
48. Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare
su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica ovvero nei
procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il
prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura
stabilita per i sanitari condotti nell'art. 75, primo comma, del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265
(25). Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma dell'art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile,
per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio
professionale, nei casi preveduti negli artt. 42 e 43.
49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data
immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore
della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto
l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che
abbiano promosso il giudizio. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio
professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono
comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il
sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere
inviato l'Albo a norma dell'art. 2. I provvedimenti stessi, se inflitti a
carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera
professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della
provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad
assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto
dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 (25/a).
50. Il sanitario radiato dall'Albo può essere reiscritto, purché siano
trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da
condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve
risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile
condotta. Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la
osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
51. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
52. Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle
Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233 (26), ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale,
ai sensi dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le
precedenti disposizioni del presente capo. Nel primo caso al presidente ed al
Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il
presidente ed il Comitato centrale della Federazione; nel secondo caso al
presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente
sostituiti il presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione.
L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del
procedimento. Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto
riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica
relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le
comunicazioni da farsi alle medesime autorità.
CAPO V - Della Commissione centrale.
53. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie sono proposti dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore
della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione del provvedimento. Il ricorso dell'interessato ha effetto
sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione
dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli
previsti dai precedenti artt. 42 e 43. Il ricorso del prefetto o del
procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione
nell'Albo ha effetto sospensivo. Nel caso di comprovato difetto di uno o più
titoli o requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la commissione, in
via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.
54. Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso alla autorità
che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia,
nonché al prefetto e al procuratore della Repubblica. Il ricorso previsto
dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni,
nonché al prefetto e al procurature della Repubblica. Ove l'autorità che ha
emanato il provvedimento sia il prefetto, il ricorso deve essere notificato
anche all'Ordine o Collegio. Qualora il ricorrente sia il prefetto, la
notificazione è fatta all'interessato al procuratore della Repubblica e
all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore della Repubblica,
la notificazione è fatta all'interessato, al prefetto e all'Ordine o
Collegio. Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo
di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo
comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile. Nei
trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma
del precedente art.
53 debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relate delle notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal procuratore
della Repubblica, anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di
bollo (27). Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei
termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
55. Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del
ricorrente. Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore
della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi
ricoperto;
2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le
condizioni;
4) la sottoscrizione del ricorrente.
Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta
incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso. La
segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del
ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente. Se ricorrente
è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche
due copie in carta libera del ricorso stesso.
56. Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine
indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il
ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono
presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni. Nei
successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere
visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre
le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.Il prefetto, il procuratore
della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma
possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti, dai procuratori della
Repubblica e dai Consigli di altre sedi prendere visione degli atti depositati
in segreteria. I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito
di mandato speciale.
57. Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e documenti,
relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella
segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai
sensi del successivo art. 79. Ai fini della decorrenza dei termini, la data
del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale,
nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone
contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al
mittente.
58. La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56,
presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al presidente, il
quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei
ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. E' in
facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.
59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario
interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti
ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa
richiesta alle parti stesse. Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non
siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data
stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.
60. I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da
parte della Commissione, possono essere disposti dal presidente.
61. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal
funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il
segretario, dal membro presente meno anziano di età.
62. La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso
scritto del segretario. Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati. Non è ammessa l'assistenza
di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la
Commissione non ritenga necessario il loro intervento.
63. Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati
contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte
i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato
centrale della Federazione medesima. Non possono partecipare alle decisioni
sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o
Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio
stesso.
64. I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati
centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere
ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto
applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che
essi conoscono anche se non proposto.
65. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso
di parità prevale il voto del presidente, che vota per ultimo, dopo aver
raccolto i voti dei componenti.
66. La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve
contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o
dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.
La decisione è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal
segretario.
67. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito
dell'originale nella segreteria.
68. La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della
segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della
Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o
Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale. Il ricorso alle
Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione
può essere proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione,
dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.
69. In qualunque stadio della controversia si può rinunziare al ricorso
mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o
mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della
Commissione che redige apposito verbale. Il prefetto e il procuratore della
Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio. Dell'avvenuta
rinunzia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti
ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso. Della rinunzia
è preso atto con apposita decisione.
70. Di ogni adunanza il segretario redige processo verbale nel quale
devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze
della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale,
nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si
iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento
impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso. Nello stesso registro, in
altrettante colonne, sono annotati:
1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la
data della loro presentazione;
2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza;
5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi
rilegati e muniti di indice.
72. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia
legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo
interesse. Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed il
procuratore della Repubblica, è fatto su carta da bollo competente secondo le
leggi fiscali.
73. Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale
dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o revocati, si provvede
con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (28). Coloro che sono nominati a
termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero
rimasti i membri sostituiti.
74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con
decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le
rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei
componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario
per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.
75. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo
si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle
Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli
stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della
Federazione interessata.
76. L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un
funzionario in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica (29) di grado non inferiore al 6° (30), che può essere coadiuvato
da altri impiegati in servizio presso l'Alto Commissariato stesso in numero
non superiore a due. Al predetto personale non compete per tale prestazione
alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello
Stato.
77. Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di
segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (29) in rapporto al numero
degli iscritti a ciascuna categoria.
CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie.
78. Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità
previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 (28), e dal
presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli
interessati. Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in
sede di procedimento disciplinare.Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le
conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
79. Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni
del presente regolamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto. Le
comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al prefetto ed al
procuratore Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o
Collegio.
80. I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati centrali, eletti ai
sensi degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 13 settembre 1946, numero
233 (31), dureranno in carica rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno
successivo e fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello delle
elezioni.
81. I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione centrale di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983 (32), al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica relativamente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233 (31), sono decisi dalla Commissione stessa. Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.
L. 29
ottobre 1954, n. 1049 (1).
Istituzione
dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie
visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.
1. In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere
professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici
d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del
testo unico delle leggi sanitarie (2), o in applicazione degli artt. 42 e 43
del regio decreto-legge 21 novembre 1929, numero 2330 (3), o a norma della
legge 3 giugno 1937, n. 1084 (4), o a norma degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 della
legge 9 luglio 1940, n. 1098 (5). Se il numero delle aventi diritto ad
iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio
interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più
Province finitime, designandone la sede.
2. Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo,
le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
(6).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione
straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla
iscrizione all'albo, con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando
saranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire
entro sei mesi dalla nomina della Commissione.
_____________________________________________
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff.
15 novembre 1954, n. 262.
(2) Riportato alla voce SANITÀ
PUBBLICA.
(3) Riportato al n. D/I.
(4) Recante disposizioni
provvisorie per l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere
ed alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici,
limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla pubblicazione.
(5) Recte, L. 19 luglio 1940,
n. 1098, riportata al n. D/IV.
(6) Riportato al n. A/II.